REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO TECNICO NAZIONALE e SEZIONE MEDICA
Art. 1 Attribuzioni e funzioni II Dipartimento Tecnico Nazionale (DTCM-ASI) del Settore Calcio Nazionale ASI, assolve le seguenti funzioni: a) formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento ed inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell’ambito del Settore Calcio; b) organizzazione di corsi a carattere didattico-divulgativo per giovani calciatori; c) organizzazione di studi e ricerche attraverso l’attività di un’apposita struttura; d) organizzazione e coordinamento dell’attività medica; e) adozione di ogni altra iniziativa volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica di giuoco del calcio.
Art. 2 Organi e loro attribuzioni 1. Il Dipartimento Tecnico è retto da un Responsabile che ne risponde del suo operato all’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale. 2. Il Responsabile del Dipartimento Tecnico è nominato dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale e dura in carica pari a due stagioni sportive. 3. Il Responsabile del Dipartimento Tecnico è coadiuvato da un Direttivo composto da quattro componenti nominati dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale su proposta del Responsabile del Dipartimento Tecnico: a) i componenti debbono essere nominati per riconosciuta specifica professionalità ed esperienze nelle materie attinenti alle funzioni del Dipartimento Tecnico; b) il Direttivo è composto da: un esperto per il calcio ad undici, un esperto per il calcio a sette o otto, un esperto per il calcio a cinque, un esperto dal Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica, un rappresentante del Gruppo Arbitri. 4. Il Responsabile del Dipartimento Tecnico convoca periodicamente il Consiglio Direttivo e ne formula l’ordine del giorno, 5. Il Responsabile del Dipartimento Tecnico presenta annualmente al Settore Calcio nazionale una relazione sullo stato dell’attuazione dei programmi.
Art. 3 Organizzazione del Dipartimento Il Dipartimento Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è organizzato in: a) Uffici di Segreteria; b) Centro Studi; c) Sezione per la Formazione e l’Istruzione Tecnica; d) Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico; e) Sezione Medica.
Art. 4 Uffici di Segreteria 1. Il Segretario assiste, al fine della redazione dei verbali, alle riunioni del Direttivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Dipartimento. 2. Il Dipartimento può inoltre avvalersi di consulenti e collaboratori.
Art. 5 Centro Studi 1. Il Centro Studi può fornire alle Sezioni competenti le indicazioni didattiche per la formazione professionale dei tecnici di ogni categoria. 2. Realizza programmi di formazione culturale anche attraverso la redazione e la diffusione di specifiche pubblicazioni destinate alle diverse categorie di operatori. 3. Promuove la realizzazione di convegni e seminari sugli argomenti di cui ai punti precedenti.
Art. 6 Sezione per la Formazione e l’Istruzione Tecnica 1. La Sezione per la Formazione e l’Istruzione Tecnica cura la formazione professionale a carattere specialistico dei tecnici di ogni ordine e grado mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento. 2. Tali corsi, a svolgimento anche periodico, comportano l’obbligo di frequenza.
Art. 7 Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico 1. La Sezione per lo Sviluppo Tecnico nel Calcio Giovanile e Scolastico definisce, in collaborazione con il Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica, gli indirizzi tecnici per le attività giovanili in ambito societario e scolastico, anche a mezzo di istruttori federali. 2. La Sezione cura la formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento degli istruttori e degli insegnanti di educazione fisica preposti a tale attività, avvalendosi, ove necessario, delle strutture periferiche del Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica. 3. Formula criteri sui programmi e sulle metodologie e indica le attrezzature per ogni tipo di attività nelle fasi didattica, formativa, pre-competitiva e competitiva. 4. Formula gli indirizzi tecnico-didattici per la migliore realizzazione del calcio nella scuola.
Art. 8 Sezione Medica 1. La Sezione Medica assolve compiti di carattere sanitario. 2. La Sezione Medica sovrintende a tutta l’Organizzazione sanitaria del Settore Calcio con apposito Regolamento emanato dal Dipartimento ed approvato dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale. 3. Il responsabile ed i componenti della Sezione Medica sono nominati dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale.
Art. 9 Interventi del Dipartimento nell’attività tecnico-agonistica 1. Il Dipartimento, avvalendosi di propri tecnici, segue l’attività dei tecnici che operano presso le società allo scopo di verificare l’attuazione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Dipartimento stesso. 2. Le società sono tenute ad assicurare al Dipartimento Tecnico ogni forma di collaborazione.
Art. 10 Rapporti con i Comitati Provinciali e Regionali Il Dipartimento Tecnico può avvalersi di Delegati presso i Settori Calcio Provinciali e Regionali.
Art. 11 Classificazione dei Tecnici I Tecnici che il Dipartimento Tecnico qualifica e inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori 1a categoria calcio; c) Allenatori 1a categoria calcio a otto; d) Allenatori 1a categoria calcio a sette; e) Allenatori 1a categoria calcio a cinque; f) Allenatori 2a categoria calcio; g) Allenatori 2a categoria calcio a otto; h) Allenatori 2a categoria calcio a sette; i) Allenatori 2a categoria calcio a cinque; l) Allenatori di base calcio; m) Allenatori di base calcio a sette; n) Allenatori di base calcio a otto; o) Allenatori di base calcio a cinque; p) Preparatori Atletici; q) Medici Sociali; r) Operatori Sanitari Ausiliari.
Art. 12 Albo e Ruolo dei Tecnici 1. Il Dipartimento Tecnico provvede annualmente alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Albo dei Tecnici. 2. Ai fini del presente Regolamento, i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell’Albo o nel Ruolo.
Art. 13 Cancellazione o sospensione dall’Albo e dai Ruoli dei Tecnici a) sono cancellati definitivamente dall’Albo o dal Ruolo al termine di tre stagioni sportive di inoperatività; b) sono cancellati definitivamente dall’Albo o dal Ruolo nel caso di dimissioni volontarie; c) sono cancellati o sospesi in seguito a provvedimenti disciplinari; d) sono sospesi temporaneamente dall’Albo o dal Ruolo nel caso di richiesta volontaria.
Art. 14 Compiti dei Tecnici 1. I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Dipartimento Tecnico devono: a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell’ambito delle stesse. 2. I Tecnici responsabili delle rappresentative nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli del Dipartimento Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal Settore Calcio Nazionale, Regionale e Provinciale.
Art.15 Direttori Tecnici 1. I Direttori Tecnici sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e compete loro collaborare agli indirizzi tecnici di tutte le squadre della società per la quale sono tesserati. 2. La qualifica di Direttore Tecnico è riconosciuta dal Consiglio Direttivo del Dipartimento Tecnico a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) per i Tecnici abilitati quali Allenatori di 1a categoria che al compimento del 50° anno di età abbiano svolto per almeno quindici anni di attività quale Tecnico Responsabile di prima squadra; d) aver comunque sempre dimostrato una ineccepibile etica professionale; 3. Le domande per l’abilitazione a Direttore Tecnico devono essere inoltrate, per la valutazione relativa, al Dipartimento corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
Art. 16 Allenatori di 1a categoria 1. Gli Allenatori di 1a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. 2. L’abilitazione ad Allenatore 1a categoria si consegue dopo la partecipazione con esito positivo al Corso. 3. Costituisce titolo indispensabile per l’ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore 1a categoria un’anzianità di almeno cinque anni di iscrizione all’Albo degli Allenatori di 2a categoria. 4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Dipartimento.
Art. 17 Allenatori di 2a categoria 1. Gli Allenatori di 2a categoria sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società del Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica. 2. L’abilitazione ad Allenatore di 2a categoria si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, al Corso. 3. Costituisce titolo indispensabile per l’ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di 2a categoria un’anzianità di almeno cinque anni di iscrizione nel Ruolo degli Allenatori di Base. 4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Dipartimento.
Art. 18 Allenatori di Base 1. Gli Allenatori di Base sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili e al Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica. 2. L’abilitazione ad Allenatori di Base si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Dipartimento Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali o provinciali deve essere inoltrata al Settore Calcio Regionale. 4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote d’iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Dipartimento Nazionale.
Art. 19 Preparatori Atletici 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori delle società di calcio. 2. L’abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ad un Corso organizzato dal Dipartimento Tecnico. 3. I criteri di valutazione, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 Medici Sociali 1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali gli appartenenti all’Ordine dei Medici che presentano regolare domanda al Dipartimento Tecnico. 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito. 3. Il Medico Sociale responsabile sanitario delle società deve possedere la specializzazione in Medicina dello Sport.
Art. 21 Operatori Sanitari Ausiliari 1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari Ausiliari coloro che siano in possesso di uno dei seguenti Diplomi, rilasciati ai sensi di legge: a) Massaggiatore Sportivo; b) Massofisioterapista; c) Fisioterapista; d) Terapista della Riabilitazione. 2. Gli Operatori Sanitari Ausiliari sopra indicati, per essere iscritti nel ruolo apposito, devono presentare domanda al Dipartimento Tecnico corredata dalla seguente documentazione: a) copia autenticata del diploma; b) certificato di idoneità fisica; c) certificato penale; d) certificazione dei carichi pendenti; e) due foto formato tessera. 3. Gli Operatori Sanitari Ausiliari iscritti nell’apposito ruolo sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di aggiornamento indetti dal Dipartimento Tecnico.
Art. 22 Tesseramento 1. Il tesseramento dei Tecnici dell’ASI Settore Calcio iscritti all’Albo ed ai Ruoli viene effettuato a cura del Dipartimento Tecnico per delega del Settore Calcio Nazionale. 2. Le quote di tesseramento sono stabiliti dal Dipartimento.
Art. 23 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento 1. Il Dipartimento indice ed organizza, incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con obbligo di frequenza: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori 1a categoria calcio; c) Allenatori 1a categoria calcio a otto; d) Allenatori 1a categoria calcio a sette; e) Allenatori 1a categoria calcio a cinque: f) Allenatori 2a categoria calcio; g) Allenatori 2a categoria calcio a otto; h) Allenatori 2a categoria calcio a sette; i) Allenatori 2a categoria calcio a cinque; l) Allenatori di base calcio; m) Allenatori di base calcio a otto. n) Allenatori di base calcio a sette. o) Allenatori di base calcio a cinque. 2. Il Dipartimento Tecnico, inoltre, indice ed organizza incontri e seminari di aggiornamento per le altre categorie di Tecnici. 3. Le assenze ingiustificate agli incontri e seminari comportano l’adozione di sanzioni disciplinari.
Art. 24 Attività dei Tecnici quali calciatori Il possesso della tessera di Tecnico non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare presso la medesima società.
Art. 25 Norme di comportamento 1. I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Dipartimento sono tenuti al rispetto di tutte le norme e Regolamenti. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva. 3. In caso di violazione delle norme di comportamento, il Dipartimento Tecnico adotta nei confronti degli iscritti provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 26 Obblighi e deroghe L’attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue: a) la prima squadra delle società deve essere obbligatoriamente affidata ad un Direttore Tecnico o ad un Allenatore di 1° categoria che ne assume l’effettiva responsabilità; b) L’Allenatore Responsabile deve essere affiancato da un Allenatore di 2a categoria, che assume la qualifica di Allenatore “in seconda”. Al Direttore Tecnico invece deve essere affiancato obbligatoriamente un Allenatore di 1a categoria; c) il Dipartimento può concedere deroghe alla disposizione; d) in caso di esonero dell’allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all’incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore di 1a categoria o Direttore Tecnico; e) in caso di malattia o altri casi di forza maggiore dell’allenatore responsabile della prima squadra il Dipartimento, può autorizzare l’Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l’impedimento non sia rimosso.
Art. 27 Preclusioni e sanzioni 1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, e svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. 2. I Tecnici esonerati da una società nel corso di una stagione sportiva possono essere ritesserati con altre società durante la stessa stagione, previo assenso del Dipartimento Tecnico. 3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l’adozione dl provvedimenti disciplinari.
Art. 28 Funzioni 1. La Sezione Medica sovraintende a tutta l’organizzazione sanitaria del Settore Calcio. 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento. 3. Alla Sezione è preposto un responsabile il quale risponde direttamente al Dipartimento Tecnico.
Art. 29 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica 1. In ottemperanza al decreto del Ministero della Sanità, l’accertamento dello stato di idoneità alla pratica sportiva è demandato, con periodicità annuale, agli specialisti in medicina dello sport. 2. La Sezione potrà svolgere azione didattica, conoscitiva e di impulso nei confronti delle Società e dei tesserati al fine di un migliore assolvimento degli adempimenti
Art. 30 Commissione medici responsabili squadre nazionali I medici responsabili delle diverse rappresentative nazionali fanno parte di una Commissione, coordinata dal responsabile della Nazionale Maggiore, con compiti di coordinamento e programmazione dell’attività di intervento.
Art. 31 Norme di indirizzo per l’attività dei medici sociali La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio.
Art. 32 Norme di indirizzo per l’attività del personale paramedico in forza alle società La Sezione detta disposizioni di ordine tecnico ed organizza i corsi di aggiornamento.
Art. 33 Responsabile della Sezione Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità
Art. 34 Organizzazione e funzioni 1. La Sezione è composta di un équipe sanitaria che assicuri la presenza di specialisti in cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, neurologia che opera sotto la direzione del responsabile. 2. Si avvale, inoltre, di personale paramedico e personale di supporto.