SETTORE CALCIO NAZIONALE ASI – DIPARTIMENTO ARBITRALE
Art. 1 Natura e funzione Il Dipartimento Arbitrale del Settore Calcio Nazionale ASI (DAC-ASI) è l’Associazione degli arbitri dell’Alleanza Sportiva Italiana Settore Calcio. Ad essa sono demandati, l’organizzazione, il reclutamento, la formazione, l’inquadramento e l’impiego degli arbitri.
Art. 2 Organi DAC-ASI realizza le proprie finalità istituzionali mediante gli Organi: a) il Responsabile Nazionale; b) il Vice-Responsabile Nazionale; c) il Consiglio Nazionale; e) i Coordinatori Regionali; f) il Presidente di Sezione; g) il Consiglio Direttivo Sezionale; h) gli Organi Tecnici; i) la Scuola Arbitrale.
Art. 3 Responsabile Nazionale del DAC-ASI Il Responsabile Nazionale del DAC-ASI, nominato dal Responsabile del Settore Calcio Nazionale tra gli arbitri fuori quadro o benemeriti, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. Egli adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo e tecnico. Il Responsabile, tra l’altro, presiede il Consiglio Nazionale del DAC-ASI che convoca di sua iniziativa predisponendo l’O.d.G. dei lavori; Vigila e controlla tutta l’Organizzazione dell’Associazione, e ne è responsabile nei confronti dell’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale.
Art. 4 Vice- Responsabile Nazionale del DAC-ASI Il Vice-Responsabile Nazionale del DAC-ASI, nominato dal Responsabile del Settore Calcio Nazionale su proposta del Responsabile del DAC-ASI stesso tra gli arbitri fuori quadro o benemeriti, collabora con il Responsabile e svolge funzioni vicarie in assenza o impedimento di questi, o funzioni dallo stesso delegate.
Art. 5 Consiglio Nazionale del DAC-ASI 1. Il Consiglio Nazionale è composto da: a) Responsabile Nazionale del DAC-ASI; b) Vice-Responsabile Nazionale del DAC-ASI; c) i Coordinatori Regionali del DAC-ASI; d) Un componente dell’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale; 2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta nella stagione sportiva. 3. Il Consiglio Nazionale esprime l’orientamento generale sull’attività associativa secondo le linee programmatiche fissate dal Responsabile Nazionale del DAC-ASI.
Art. 6 Coordinatore Regionale del DAC-ASI Il Coordinatore Regionale del DAC-ASI nominato dal Responsabile del Settore Calcio Regionale tra gli arbitri con almeno trentasei mesi di tesseramento rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, coordina l’attività regionale del Dipartimento e dura in carica pari al Comitato di appartenenza.
Art. 7 Presidente di Sezione 1. Il Presidente di Sezione del DAC-ASI, nominato dal Responsabile del Settore Calcio Provinciale tra gli arbitri con almeno trentasei mesi di tesseramento, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti e dura in carica pari al Comitato di appartenenza. 2. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni: a) organizzare, dirigere e controllare tutta l’attività sezionale; b) curare l’impiego dei fondi sezionali di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) e) convocare e presiedere le riunioni del CDS per le quali redige l’Ordine del Giorno; d) convocare l’Assemblea Sezionale, assumendone la Presidenza. 3) In caso di assenza o impedimento il Presidente di Sezione viene sostituito dal Vice-Presidente.
Art. 8 Sezioni 1. In ogni capoluogo di Provincia è costituita di norma una Sezione del DAC-ASI. 2. Nelle località ove risiedano più di 10 arbitri effettivi, possono essere istituite altre Sezioni. 3. In caso di particolari situazioni ambientali e geografiche il Responsabile Nazionale del DAC-ASI può autorizzare l’istituzione di Sotto-Sezioni anche in deroga alla norma di cui al numero precedente. 4. Alle Sezioni sono affidate le seguenti attribuzioni: a) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione; b) indire e svolgere corsi per Arbitro e per Commissario Speciale, previa autorizzazione del Responsabile Nazionale DAC-ASI; c) realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria.
Art. 9 Consiglio Direttivo Sezionale Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto da: Presidente di Sezione; Vice Presidente di Sezione; Un Componente del Comitato Provinciale ASI Settore Calcio; e da Consiglieri nominati dal Presidente di Sezione in numero: - da 1 a 2 per le Sezioni aventi fino a 10 associati; - da 3 a 4 per le Sezioni aventi un numero di associati superiori a 10. Il Segretario ed il Cassiere possono essere nominati dal Presidente di Sezione anche tra i non Consiglieri e che, in tal caso, hanno soltanto voto consultivo. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate. Il componente il CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, in una stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica.
Art. 10 Riunioni Tecniche Le riunioni tecniche Sezionali, si svolgeranno con cadenza mensile con la partecipazione obbligatoria di tutti gli arbitri appartenenti alla Sezione, hanno l’intento di elevare il tasso tecnico degli associati ed un continuo aggiornamento sulle regole del giuoco.
Art. 11 Organi Tecnici I Componenti degli Organi Tecnici, nominati dall’ASI Settore Calcio competente provvedono: a) con autonomia operativa alle designazioni di competenza; b) all’impiego ed al controllo tecnico degli arbitri inquadrati nei rispettivi organi; c) a relazionare per iscritto al Settore Calcio la rotazione omogenea delle designazioni.
Art. 12 La Scuola Arbitrale 1. La Scuola Arbitrale provvede, seguendo le indicazioni del Settore Calcio Nazionale a) all’aggiornamento delle Regole del Giuoco; b) al perfezionamento e all’ottimizzazione della formazione tecnica degli Arbitri, Guardalinee e Commissari Speciali; c) allo studio, ricerca e realizzazione di corsi di formazione per dirigenti, preparatori, istruttori; d) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico inerente a quanto oggetto; e) alla divulgazione del materiale didattico. 2. La Scuola Arbitrale è retta da un Direttore nominato dal Responsabile Nazionale DAC-ASI.
Art. 13 Diritti 1. Gli arbitri, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela alla persona che si renda necessaria da parte dell’ASI Settore Calcio in tutte le sue componenti.
Art. 14 Doveri 1. Gli arbitri sono tenuti: a) ad osservare lo Statuto dell’ASI, il presente Regolamento ed ogni altra norma e disposizione emanata dal Settore Calcio; b) a dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine; c) dall’adire vie legali contro appartenenti all’ASI, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dall’ASI; d) a compilare compiutamente e con assoluta veridicità il Foglio Notizie Arbitro e segnalare con immediatezza eventuali variazioni; e) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni o incontri tecnico-atletici per i quali vengono designati o convocati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore; f) ad osservare il segreto d’ufficio; g) a frequentare le lezioni tecniche sezionali; h) a versare puntualmente le quote associative; i) ad astenersi dal comunicare a colleghi od a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o per assolvere incarichi tecnici quanto il contenuto dei referti o relazioni trasmessi agli Organi competenti; l) di presentare annualmente all’Organo Tecnico il certificato di idoneità alla pratica sportiva; m) a segnalare con immediatezza all’Organo Tecnico competente ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica; n) ad indossare sempre e solo la divisa ufficiale ed utilizzare l’abbigliamento in base alle condizioni atmosferiche. 2. Agli arbitri è fatto divieto: a) di dirigere gare o fungere da guardalinee in gare che non rientrano nell’attività organizzata od autorizzata dall’ASI; b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, salvo deroghe particolari; e) di fare in pubblico od in privato apprezzamenti su direzioni di colleghi o previsioni su provvedimenti disciplinari.
Art. 15 Categorie degli arbitri 1. Gli arbitri sono inquadrati dal DAC-ASI e tesserati dalla ASI nelle seguenti categorie: a) allievo arbitri, b) arbitro effettivo; c) arbitro guardalinee; d) arbitro fuori quadro; e) arbitro benemerito. 2. Gli arbitri di ogni categoria devono essere iscritti alla Sezione nella cui giurisdizione territoriale.
Art. 16 Arbitri allievi, effettivi e guardalinee 1. La qualifica di arbitro allievo si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste dal presente Regolamento, al quale possono essere ammessi tutti i giovani, aventi i seguenti requisiti: a) abbiano compiuto il 15° anno di età (per i minori di 18 anni necessita la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà); c) abbiano documentato di aver sempre osservato un’irreprensibile condotta civile; d) siano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva. 2. L’iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite. 3. La qualifica di allievo arbitro dell’ASI viene riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami, dopo due stagioni sportive si passa automaticamente alla qualifica di arbitro effettivo. 4. Fanno parte del corpo dei Guardalinee coloro i quali svolgono stabilmente tale funzione. 5. Nel ruolo dei Guardalinee possono essere inclusi gli arbitri fuori quadro nonché gli arbitri effettivi.
Art. 17 Arbitri fuori quadro 1. Al compimento del 60° anno di età gli arbitri effettivi transitano nel ruolo di Arbitro Fuori Quadro, a tale ruolo dopo specifico corso, è demandato il compito di svolgere attività di Commissario Speciale. Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere gare del Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica.
Art. 18 Arbitri benemeriti Il Coordinatore Regionale del DAC-ASI può proporre la nomina al Responsabile Nazionale ad arbitro benemerito, quegli arbitri che abbiano svolto prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell’ambito dell’Associazione, la nomina deve essere, comunque, ratificata dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale.
Art. 19 Congedo temporaneo Gli Organi Tecnici possono accordare, agli arbitri a propria disposizione, congedi per l’attività di durata non superiore a sei mesi nell’arco di una stagione sportiva. Durante il periodo di congedo tutti gli arbitri ad eccezione di quelli in servizio civile o congedo per maternità sono tenuti al pagamento delle quote associative ed al deposito della tessera DAC-ASI presso la Sezione di appartenenza.
Art. 20 Perdita della qualifica La qualifica di arbitro si perde: a) per dimissioni; b) per non rinnovo della tessera per inidoneità tecnica ad assolvere compiti di direttore di gara o di guardalinee; d) per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare; e) per aver dirette gare non indette dal Settore Calcio ASI; f) per gli arbitri fuori quadro per la mancata conferma del presidente di sezione; g) per gli arbitri benemeriti per la mancanza conferma del presidente nazionale DAC-ASI; h) per il mancato versamento delle quote associative per oltre quattro mesi; i) per lo svolgimento di attività od assolvimento di incarichi sia sportivi sia di altra specie, non compatibili con la qualifica di arbitro.
Art. 21 Tesseramento Tutti i componenti del DAC-ASI sono tenuti a tesserarsi. La tessera, fornita di foto, è valida per l’accesso gratuito a tutte le manifestazioni indette dal Settore Calcio, ed è mezzo di identificazione ufficiale. Per il suo rilascio e rinnovo va compilata la scheda personale allegando due foto formato tessera e quota tesseramento.