Art. 1 definizioni 1. Con il termine “società sportiva” si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata all’ASI. 2. Con il termine “giocatore” si definisce chiunque si tesseri e si sia tesserato per una Società Sportiva affiliata all’ASI, al fine di svolgere attività nel settore amatoriale, maschile, femminile e giovanile. 3. Con il termine “presidente di società” si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società e la responsabilità amministrativa. 4. Con il termine “tecnico” si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie del Dipartimento Tecnico.
Art. 2 partecipazione 1. Le Società Sportive che intendono praticare attività amatoriale, maschile e femminile, e giovanile debbono essere affiliate, secondo le disposizioni riportate sulla Guida Pratica dell’ASI. 2. La Società Sportiva per ottenere l’iscrizione al Campionato e Coppa Italia Provinciale di Calcio, Calcio a Sette e ad Otto ed a Calcio a Cinque, Maschile, Femminile o Giovanile debbono presentare al Settore Calcio Provinciale ASI domanda firmata dal Presidente. 3. Le Società Sportive partecipanti sono tenute a presentare la disponibilità di un impianto regolamentare per la disputa delle gare interne. L’omologazione di detto impianto verrà constatata dal direttore di gara che vi dirigerà il primo incontro. 4. Sull’impianto in contemporanea alle gare ufficiali ASI non possono essere disputare altre con la presenza di un direttore di gara munito di fischietto. 5. Il luogo, il giorno e l’ora per la disputa delle gare interne verrà stabilito dalla società in coordinamento con il Settore. Qualora la Società non abbia la disponibilità di un campo di gioco sarà il Settore Calcio ad assegnarglielo, con costi a carico della stessa. 6. Il giovedì successivo alla giornata effettiva di gara, il Settore Calcio redigerà un Comunicato Ufficiale, CU, che sarà a disposizione di tutte le Società. Qualsiasi decisione avrà valore solo se riportata sui CU numerati progressivamente, che si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. 7. Le società possono utilizzare indumenti sponsorizzati.
Art. 3 tesseramenti 1. Con riferimento all’età anagrafica i giocatori si suddividono nelle categorie: amatori m/f (età minima 16 anni) allievi m/f (15-16 anni) giovanissimi m/f (13-14 anni) esordienti m/f (11-12 anni) pulcini m/f (9-10 anni) baby m/f (8 anni) 2. Il tesseramento degli/lle atleti/e e dei dirigenti si effettua secondo le disposizioni riportate sulla Guida Pratica dell’ASI allegando due foto formato tessera e copia di un documento di identità legalmente riconosciuto per il rilascio della “tessera gara”. 3. La validità del tesseramento ha decorrenza dopo 48 ore dalla presentazione dello stesso, e previa ratifica della Commissione Tesseramenti. 4. I tesseramenti possono essere effettuati fino alle ore 24 del giorno coincidente con l’ultima giornata del girone di andata del Campionato, ma comunque 48 ore prima di partecipare ad una gara. 5. Non è ammesso nel corso della stessa Stagione Sportiva, il tesseramento con più di una società, mentre lo stesso giocatore può essere tesserato in contemporanea sia per una società che disputa il campionato di calcio, calcio a sette/otto che quello di calcio a cinque. 6. Non possono essere tesserati giocatori o dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari superiori a sei mesi emanati da FIGC o da altri Enti di Promozione Sportiva. 7. Il vincolo di tesseramento scade al termine della stagione sportiva. 8. Per la categoria amatori di calcio a 5 possono essere tesserati giocatori che partecipano ai campionati FIGC limitati alla C2 di calcio a 5 e alla PROMOZIONE di calcio, o che non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva di riferimento. Per la categoria amatori di calcio a 11 e 7 od 8 possono essere tesserati giocatori che partecipano ai campionati FIGC limitati alla SECONDA CATEGORIA di calcio e C1 di calcio a 5, o che non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale nella stagione sportiva di riferimento. 9. I calciatori delle categorie giovanili potranno partecipare ai campionati ASI di calcio amatori, tesserati con società come da comma precedente purché non abbiano mai partecipato ad una gara della loro prima squadra e perdono il titolo a partecipare al campionato ASI qualora questi vengano utilizzati. 10. Al concentramento delle finali provinciali, regionali e nazionali di società è consentito l’utilizzo di giocatori tesserati entro la data del 28 febbraio della stagione sportiva in corso di svolgimento. 11. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
Art. 4 trasferimento Il trasferimento di un giocatore tra due società a titolo definitivo o prestito, indipendentemente dalla partecipazione allo stesso campionato, può essere effettuato dal 15 gennaio al 15 febbraio, mediante apposito nulla osta controfirmato dai due presidenti, previo nuovo tesseramento assicurativo.
Art. 5 svincolo Qualora durante il campionato o torneo, una società si ritira o viene espulsa dalla manifestazione, entro l’ultima giornata del girone di andata, i giocatori della stessa saranno considerati svincolati o liberi di tesserarsi con altra società.
Art. 6 partecipazione alle gare 1. Prima della gara il dirigente accompagnatore deve presentare al direttore di gara una distinta in duplice copia, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Sette o Otto, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque. 2. Il Dirigente accompagnatore, su richiesta scritta, può avere l’accesso nello spogliatoio del direttore di gara ed alla sua presenza, può visionare i documenti della società avversaria, e può anche essere presente durante l’identificazione dei giocatori, 3. Per la disputa della gara la società ospitante deve mettere a disposizione del direttore di gara due palloni regolamentari. Qualora la società interessata ignori il presente articolo, o durante la gara avviene lo smarrimento degli stessi si applicano i provvedimenti disciplinari previsti per la rinuncia alla gara. 4. Qualora le due società indossino mute di eguali colori, la società ospitante o prima nominata è tenuta a sostituirle. 5. Durante le gare possono essere effettuate sostituzioni dei giocatori come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Sette o Otto, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque. 6. Le Società Sportiva ospitante o prima nominata, è oggettivamente responsabile della tutela dell’ordine pubblico e di quanto possa accadere prima durante e dopo le gare ai direttori di gara ed alla Società ospitata.
Art. 7 riconoscimento dei giocatori 1. Il riconoscimento dei giocatori e dirigenti viene effettuato tramite la “tessera gara” o di un documento di identità legalmente riconosciuto. 2. Il riconoscimento dei giocatori e dirigenti nelle gare di finali regionali, spareggi interregionali e finali nazionali viene effettuato tramite la tessera ASI insieme ad un documento di identità legalmente riconosciuto.
Art. 8 campo di gioco L’omologazione del campo di gioco è operata dal direttore di gara che vi dirigerà il primo incontro, la Società interessata è tenuta a consegnare al Settore di pertinenza la richiesta firmata dal legale rappresentante, planimetria in duplice copia firmata da un tecnico, copia iscrizione al campionato e copia del versamento effettuato.
Art. 9 partecipazione al campionato con più squadre Qualora una Società iscrive al Campionato o al torneo due o più squadre, queste debbono, se possibile, essere inserite in gironi diversi, ed ognuna deve avere una propria sigla di identificazione tale da poter permettere l’identificazione precisa dei propri giocatori.
Art. 10 spareggi interregionali Qualora si ha bisogno di ridurre le regioni partecipanti alle finali nazionali si effettueranno gli spareggi interregionali. 1. Gli spareggi interregionali si disputeranno in gara unica su campo neutro. 2. Gli accoppiamenti per gli spareggi interregionali verranno effettuati privilegiando le vicinanze geografiche. 3. Gli accoppiamenti per gli spareggi interregionali verranno effettuati in base ad una graduatoria di meritocrazia. La stessa deriva dall’affidabilità nella partecipazione della rappresentativa regionale, nelle precedenti finali nazionali; 4. Tenendo conto del comma precedente, le Regioni che risultano prime in una graduatoria dovuta al numero delle società partecipanti ai campionati provinciali, verranno escluse dagli spareggi interregionali.
Art. 11 ripescaggi Effettuati gli spareggi interregionali, per raggiungere il numero delle società finaliste ai campionati nazionali, qualora siano necessari eventuali ripescaggi, questi si effettueranno ripescando tra le società miglior perdenti negli spareggi interregionali. Qualora questi rinuncino viene ripescata la detentrice del titolo, e verrà inserita in un girone diverso dalla corregionale.
Art. 12 titoli di partecipazione 1. Per far si che i campionati locali siano considerati qualificazioni per le fasi nazionali, debbono essere disputati in almeno quattro regioni diverse, ed i Settori Calcio dei comitati locali sono tenuti, in ogni stagione sportiva, a comunicare l’attività programmata entro il 30 ottobre, e, quella in fase operativa entro il 5 febbraio, al Settore Calcio Nazionale su specifici moduli, allegando calendari, recapiti delle società e rassegna stampa. 2. Il Settore Calcio del Comitato Regionale, ad avvenute finali regionali. deve comunicare al Settore Calcio Nazionale entro 24 ore dal giorno della disputa delle finali, i nominativi delle società vincitrici. 3. Le società vincitrici, dei campionati regionali, entro 10 giorni dalla disputa delle finali, devono comunicare per iscritto il proprio assenso al Settore Calcio Nazionale, per la disputa delle fasi nazionali (spareggi interregionali o concentramento finale) allegando una quota di adesione ed una quota di cauzione che verrà restituita trattenendo al netto le ammende.
Art. 13 rinuncia di partecipazione 1. Qualora la stessa società, vincitrice di entrambi i campionati regionali di calcio, di calcio a sette o otto e calcio a cinque, rinunciasse ad uno dei titoli acquisiti, per le fasi nazionali, può essere sostituita dalla seconda classificata. 2. Qualora una società vincitrice del campionato locale, rinunciasse alle fasi successive può essere sostituita dalla seconda classificata dello specifico campionato. 3. La società rinunciataria, senza validi motivi, ad una delle fasi nazionali, dopo aver dato il proprio assenso verrà deferita agli organi disciplinari.
Art. 14 determinazione vincitrici 1. Qualora nello stilare la classifica finale più di una Società totalizzerà eguale punteggio si terrà conto in ordine di priorità: risultato scontro diretto; maggior numero di reti segnate; differenza reti; spareggio o sorteggio. 2. Nelle gare ad eliminazione diretta, supera il turno chi realizzerà il maggior numero di reti, persistendo parità si disputeranno i supplementari con il silver goal, persistendo ancora parità calci di rigore come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Sette e ad Otto, o dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.
Art. 15 direzione gara 1. Le gare debbono essere dirette da direttori di gara facenti parte del Dipartimento Arbitri – ASI, qualora non è prevista la presenza di guardalinee ufficiale le Società sono tenute a porre a disposizione un tesserato che assolva tale funzione. 2. Il tesserato che svolge funzioni di guardalinee di parte non può essere utilizzato, dalla società, a svolgere altri compiti nella stessa gara. 3. Qualora, dopo aver atteso il tempo regolamentare, si constatasse l’assenza del direttore di gara, le società, previo accordo scritto, sono obbligate ad affidare la direzione ad un altro arbitro presente sul campo, nel caso che per la gara fossero stati designati guardalinee ufficiali o fossero presenti arbitri di altro Ente o Federazione uno di questi potrà assumerne la direzione.
Art. 16 commissario di campo Il Commissario di Campo ha il compito di verificare il corretto andamento della gara, redige un rapporto rilevando il comportamento del pubblico, giocatori in campo ed in panchina dirigenti ed altri tesserati. Viene designato, durante le gare delle finali nazionali e quelle dei campionati locali, dal Settore Calcio Nazionale che li sceglierà tra i responsabili regionali del calcio qualificati e competenti dal punto di vista tecnico ed associativo.
Art. 17 variazione orari e date Eventuali variazioni di date ed orari a carattere definitivo debbono essere comunicate per iscritto al Settore Calcio almeno dieci giorni prima della disputa della prima gara interessata.
Art. 18 recuperi 1. Le gare sospese per impraticabilità o rinviate debbono essere recuperate entro dieci giorni dalla data del rinvio. 2. La richiesta di eventuale anticipo o rinvio di una gara previo accordo delle società interessate deve essere inoltrata al Settore Calcio interessato almeno dieci giorni prima della gara in oggetto.
Art. 19 formula Coppa Italia 1. La manifestazione è riservata alle Società Sportive partecipanti al Campionato Provinciale amatoriale maschile, femminile e giovanile. 2. La Coppa Italia si articola in due fasi, la prima con girone all’italiana, con gare di andata e ritorno, con massimo quattro squadre per girone, la seconda ad eliminazione diretta, dopo la determinazione di una griglia di accoppiamenti, con gare di andata e ritorno, prima gara sul campo della peggiore classificata, supera il turno chi nelle due gare avrà realizzerà il maggior numero di reti, in caso di parità chi avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta, persistendo ancora parità supplementari con il silver goal ed eventuali rigori nella seconda gara. Il numero delle partecipanti ammesse alla seconda fase verrà stabilito dal Settore Calcio locale. 3. La Società vincitrice disputerà la fase Regionale e successivamente a quella Nazionale della Coppa con spese di viaggio e di soggiorno totalmente a proprio carico.
Art. 20 durata delle gare 1. Le gare avranno una durata, divisi in due tempi, per il calcio di: 80 minuti amatori m/f supplementari 20 minuti 80 minuti allievi m/f supplementari 20 minuti 70 minuti giovanissimi m/f supplementari 20 minuti 50 minuti esordienti m/f supplementari 20 minuti 2. Le gare avranno una durata, divisi in due tempi, per il calcio a sette o otto di: 50 minuti amatori m/f supplementari 10 minuti 40 minuti allievi m/f supplementari 10 minuti 40 minuti giovanissimi m/f supplementari 10 minuti 40 minuti esordienti supplementari 10 minuti 30 minuti pulcini m/f supplementari 10 minuti 30 minuti baby m/f supplementari 10 minuti 3. Le gare avranno una durata, divisi in due tempi, per il calcio a cinque di: 50 minuti amatori m/f supplementari 10 minuti 40 minuti allievi m/f supplementari 10 minuti 40 minuti giovanissimi m/f supplementari 10 minuti 40 minuti esordienti supplementari 10 minuti 30 minuti pulcini m/f supplementari 10 minuti 30 minuti baby m/f supplementari 10 minuti
Art. 21 incompatibilità 1. L’incarico di Responsabile del Settore Calcio Provinciale o Regionale è incompatibile con l’incarico di Giudice Sportivo, Presidente della Sezione Arbitri ed Organo Tecnico. 2. I tesserati di una società non possono ricoprire incarichi presso il settore calcio nazionale, regionale e provinciale, come Responsabile di Settore Calcio, Giudice Sportivo, Presidente della Sezione Arbitri, Organo Tecnico, Arbitro ecc. 3. Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore ed allenatore è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. 4. Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente di società è consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. 5. Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
Art. 22 tassa reclami Tutti i reclami debbono essere accompagnati dalla tassa reclamo, pena il rigetto del reclamo stesso.
Art. 23 incontri tecnici Il Settore Calcio periferico è tenuto ad organizzare almeno una volta l’anno, riunioni con le Società affiliate operanti sul territorio di propria giurisdizione, aventi argomenti attinenti ai problemi delle società, il valore sociale e culturale dello sport e su eventuali modifiche ai regolamenti, e informativa sulla tutela sanitaria facendo riferimento alla Guida Pratica dell’ASI.
Art. 24 copertura assicurativa La denuncia di infortunio deve essere effettuata su appositi moduli, come previsto dalla regolamentazione sulla Guida Pratica Asi.
Art. 25 tabella punteggi classifica disciplina Al fine di determinare la classifica disciplina in relazione ai provvedimenti disciplinari si applicano le seguenti penalità: a) tesserati ammonizione penalità 1 ammonizione con diffida penalità 2 squalifica per una gara penalità 4 squalifica per due gare penalità 6 squalifica per tre gare penalità 10 squalifica per quattro gare penalità 20 squalifica per cinque gare penalità 30 squalifica oltre cinque gare penalità 50 b) società ammonizione penalità 2 ammende fino ad € 50.00 penalità 10 ammende fino ad € 100.00 penalità 20 ammende oltre € 100.00 penalità 40
Art. 26 prelievo incasso coattivo 1. Nei confronti delle società sportive inadempienti economicamente nei confronti del Settore Calcio può essere adottato il prelievo coattivo, tramite il direttore di gara designato prima dell’inizio della gara. 2. Il rifiuto di ottemperare a tale richiesta fa obbligo di non dare inizio alla gara, con la conseguenza di ritenere la società interessata rinunciataria alla gara.
Art. 27 cartellino verde 1. Il cartellino verde ha lo scopo di gratificare pubblicamente il calciatore che dopo un comportamento finalizzato al vantaggio della propria società, ravvedendosi tempestivamente, si rivolge all’arbitro e lo fa annullare. 2. L’attribuzione del cartellino verde va menzionata con la relativa motivazione sul referto di gara, e nella stessa gara può essere attribuito allo stesso giocatore più di un cartellino verde; 3. Al termine dei campionati periferici, i responsabili regionali di settore comunicheranno, entro il 30 maggio della stagione sportiva di riferimento, al settore calcio nazionale i nominativi dei calciatori che avranno ricevuto il maggior numero di cartellini verdi, allegando i referti di gara. 4. In coincidenza delle finali nazionali di calcio verranno premiati i calciatori che avranno ricevuto il maggior numero di cartellini verdi di ogni Regione. Qualora non si presentassero alla premiazione, saranno considerati rinunciatari. 5. L’eventuale cartellino giallo all’assegnatario del cartellino verde non pregiudica il merito, mentre il rosso o doppio giallo seguito dall’espulsione annulla il verde. Per comporre la classifica cartellini verdi si dovrà tener conto gare disputate, minimo dieci, numero cartellini assegnati.
Art. 28 norma transitoria Per quanto non previsto dal presente regolamento volgono le disposizioni ASI e FIGC.