1. Le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme regolamentari devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale.
2. I dirigenti, soci e tesserati sono tenuti a presentarsi agli Organi della Giustizia Sportiva, se convocati nell’ambito di un procedimento disciplinare.
3. Ai soggetti dell’ordinamento Settore Calcio è fatto divieto esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito del Settore, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.
Art. 2
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati che compiano o consentono di compiere con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara.
2. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai termini dell’art. 4, comma 1, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera f) o g), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
3. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai termini dell’art. 4, comma 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g) e h).
4. I dirigenti, i soci ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione e deferimento al Procuratore Sociale dell’ASI.
5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
6. Il dirigente, il socio od il tesserato che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che sia venuto a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, ha il dovere di informarne, il Settore Calcio.
Art. 3
Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1. Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle società medesime.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, a termini del presente Codice, dell’atto di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuto da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto.
3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4. L’ignoranza dello Statuto, del Regolamento e delle Norme emanate dal Settore Calcio non possono essere invocate a nessun effetto.
5. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 4
Responsabilità delle società in particolare
1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme del Settore Calcio.
2. Le società sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.
3. Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo (intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro) sia su quello delle società avversarie.
4. Le società rispondono inoltre del mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee.
Art. 5
Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti
1. Le società sono responsabili del compimento da parte dei propri sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dell’impianto.
2. Le società sono responsabili della esposizione, all’interno dell’impianto di scritte, simboli, emblemi o simili incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.
3. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e tesserato.
4. Per la violazione contenute nel comma 3, da parte dei dirigenti, soci e tesserati, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9.
Art. 6 Responsabilità delle società per fatti violenti
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l’incolumità pubblica od un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone e laddove risulti violato il divieto di cui al comma 1 dell’art. 5. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi con la gara.
2. Per i fatti previsti nel comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida. Nei casi più gravi o quando la società sia stata già diffidata, oltre all’ammenda, può essere applicata la squalifica del campo.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, la sanzione è la squalifica del campo di giuoco non inferiore a due giornate.
Art. 7
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-6 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma precedente risulti di entrambe.
3. La violazione delle norme del Settore Calcio che stabiliscono l’obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi della giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione.
5 . La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali guardalinee soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le norme del Settore Calcio.
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa, ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all’arbitro.
6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, ma una ammonizione o una ammenda a carico della società, l’inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale o la squalifica a carico dei giocatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell’età prevista per le competizioni stesse;
b) le infrazioni alle norme sull’impiego dei guardalinee di parte, salvo quanto previsto dal precedente comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
7. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui l’identità del calciatore, sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all’arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società, che fa partecipare a gare calciatori con effetto di evidente irregolarità, cui il Settore Calcio abbia revocato la tessera concessa, si applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara della manifestazione, cui abbiano partecipato i calciatori suddetti.
Art. 8
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Regolamento e delle Norme emanate dal Settore Calcio e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione con diffida;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) squalifica del campo per una o più giornate di gara od a tempo determinato;
e) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che può essere fatta scontare totalmente o in parte, nella stagione sportiva seguente;
f) retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza;
g) esclusione dal Campionato di competenza;
h) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di vincente del Campionato, del girone di competenza, o di competizione ufficiale;
i) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall’art. 7 del presente Codice.
Art. 9
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati
1. I dirigenti, i soci ed i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Regolamento e delle Norme emanate del Settore Calcio o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno al Settore Calcio a ricoprire cariche presso il Settore Calcio ed a rappresentare le società nell’ambito del Settore;
f) perdita temporanea della qualità di socio della società;
g) squalifica per una o più giornate di gara;
h) squalifica a tempo determinato;
2. Le sanzioni dei punti e) f) g) non possono durare oltre 5 mesi, tuttavia, qualora l’Organo di giustizia valuti di particolare gravità l’infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, proposta al Collegio dei Probiviri dell’ASI per ulteriori provvedimenti.
3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci e tesserati.
4. L’Organo di giustizia, in caso di illecito sportivo, può prendere in considerazione, una diminuzione della sanzione, la circostanza che il dirigente, socio o tesserato, ammetta la propria responsabilità, per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.
5. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali e non sono passibili di revoca da parte della società.
6. I tesserati a cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazione di diversa indole, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione.
Nei casi di recidività, si procede secondo la seguente progressione:
- squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra
descritti, si annullano al termine delle singole stagioni sportive.
Le ammonizioni non si annullano, qualora nella stessa stagione sportiva, i calciatori interessati vengano trasferiti ad altra società.
6.bis Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, dovrà automaticamente essere applicata la sanzione minima della squalifica di una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ultimi, in base al rapporto di gara, ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
6.ter Nel caso di espulsione per doppia ammonizione, il tesserato sarà automaticamente squalificato per una gara.
Le ammonizioni, inflitte in relazione alle gare delle finali regionali, spareggi interregionali e finali nazionali sono cumulabili.
1) Per le gare di finali regionali, spareggi interregionali e finali nazionali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica per ogni due ammonizioni.
2) I residui delle sanzioni inflitte in relazione a gare di finali regionali, spareggi interregionali e finali nazionali si scontano nelle gare dell’attività ufficiale locale.
3) Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell’articolo 12, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva.
4) Le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo ai sensi dell’art. 12 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
5) Le sanzioni sportive riportate in Campionato e Coppa Italia sono cumulabili.
Art. 10
Sospensione cautelare
1. Gli Organi della giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
2. Detti organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, dei campi di giuoco delle società nei confronti delle quali è istituito o è in corso procedimento disciplinare.
Art. 11
Inasprimento delle sanzioni
1. La società od il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione dello Statuto, del Regolamento o delle normative emanate dal Settore Calcio, ne commette altra della medesima indole nella stessa stagione sportiva, soggiace ad aggravamento della sanzione.
2. Ai fini della recidiva, Spetta all’Organo della Giustizia Sportiva fissare i limiti dell’aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.
3. Le violazioni dell’art. 1, comma 2, da parte dei dirigenti e soci di una società, quando di esse la stessa debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata, ai sensi dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché per il mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio campo di giuoco.
4. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.
Art. 12
Esecuzione delle sanzioni
1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo di giuoco vanno in esecuzione con decorrenza dalla prima giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
2. Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale.
3. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
4. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
5. Le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore od il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione di squalifica viene scontata per le residue giornate nelle gare ufficiali della nuova società di appartenenza.
6. I tecnici colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono, per tutta la durata della squalifica, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare.
7. I dirigenti, i soci e gli altri tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito del Settore Calcio fintantoché non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e sia precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare.
8. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato reclamo.
9. La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito del Settore Calcio per il periodo di incidenza, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali.
Art. 13
La prescrizione
1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere le società, i dirigenti, i soci ed i tesserati in genere si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2. L’apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell’Ufficio Indagini o di altro organismo del Settore Calcio, interrompe il corso della prescrizione.
3. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi di cui all’art. 2, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.
GLI ORGANI Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 14
Gli Organi di giustizia
1. Gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena autonomia.
2. Le persone preposte agli Organi di giustizia sportiva possono essere private dell’incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell’organo. In particolare la decadenza dall’incarico viene pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, per i Giudici Sportivi o i membri di Organi collegiali della giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell’organo cui sono preposti.
3. Gli Organi di giustizia sportiva sono i seguenti:
a) I Giudici Sportivi, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate.
b) le Commissioni Disciplinari, con competenza rispettivamente per i Campionati e le altre competizioni organizzate. Le Commissioni Disciplinari fungono altresì da Organi di seconda istanza per quello che riguarda i gravami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali:
c) la Commissione d’Appello Settore Calcio Nazionale;
d) l’Ufficio Indagini.
Art. 15
I Giudici Sportivi
1. I Giudici Sportivi, nominati per ogni stagione sportiva dai rispettivi Responsabili del Settore Calcio giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni.
2. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica.
Il procedimento è instaurato:
a) d’ufficio, e si svolge, essenzialmente, sulla base dei documenti ufficiali rapporti dell’arbitro, dei guardalinee, del Commissario di campo;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato a mezzo fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
3. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
Il procedimento è instaurato:
a) d’ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara; ovvero da specifica riserva verbale, nel caso che la irregolarità sia sopravvenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. II reclamo deve essere preannunciato a mezzo fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
4. I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare.
Il procedimento è instaurato:
a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato a mezzo fax entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
5. Il Giudice Sportivo delibera con l’assistenza di un rappresentante del GA – ASI Dipartimento Arbitrale in materia tecnicoagonistica. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice Sportivo sostituto, che viene nominato, annualmente, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice Sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice Sportivo titolare, la competenza su particolari attività ufficiale nell’ambito dello stesso Comitato.
Art. 16
Le Commissioni Disciplinari
1. Le Commissioni Disciplinari nominate per ogni stagione sportiva dai rispettivi Responsabili del Settore Calcio, giudicano in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi.
2. Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sulle sanzioni relative a fatti segnalati da denuncia dal Settore Calcio, riguardante il deferimento delle società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari.
3. Le Commissioni Disciplinari giudicano in prima istanza sui casi di illecito sportivo.
4. Le Commissioni Disciplinari funzionano con la partecipazione del Presidente e di due componenti designati per ogni singolo procedimento. In caso di assenza o impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.
5. Alle riunioni delle Commissioni Disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnicoagonistica, il rappresentante del GA – ASI Dipartimento Arbitrale designato dalla stessa.
Art. 17
La Commissione d’Appello del Settore Calcio Nazionale
1. La Commissione d’Appello del Settore Calcio Nazionale (C.A.S.C.), nominata dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale per la durata di un biennio, è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti nei casi indicati del presente Codice.
2. La C.A.S.C. è validamente costituita con la presenza del Presidente e di due componenti, di cui uno membro dell’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale, designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall’inizio al procedimento stesso.
3. Alle riunioni della C.A.S.C. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnicoagonistica, il rappresentante del Dipartimento Arbitrale designato dalla stessa.
Art 18
L’Ufficio Indagini
1. L’Ufficio Indagini del Settore Calcio ha il compito di svolgere, d’ufficio o su denuncia o richiesta, indagini nelle materie del presente Codice.
2. L’Ufficio Indagini si compone di un Capo Ufficio e di collaboratori, nominati per un biennio dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale, il Capo Ufficio Indagini può delegare affari relativi a determinati Campionati o similari.
3. L’Ufficio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Settore, e dei Comitati, che hanno l’obbligo di assecondarla.
4. L’Ufficio Indagini promuove, nell’ambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.
5. Il Capo dell’Ufficio Indagini, a conclusione dell’istruttoria, trasmette gli atti alla C.A.S.C. per quanto di sua competenza.
Art. 19
Reclami di parte e ricorsi di Organi del Settore Calcio
1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica.
4. Il Responsabile del Settore Calcio Nazionale è legittimato a proporre ricorso d’ufficio.
5. Tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo fax. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con mezzo fax o lettera raccomandata, all’eventuale controparte. La ricevuta della lettera comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all’organo di giustizia.
6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
8. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo di inviare proprie contro deduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi di reclamo, spedendone contestualmente copia, a mezzo fax o raccomandata, anche al reclamante. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata alle contro deduzioni rimesse all’Organo di giustizia.
9. Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
10. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
11. Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia in merito proceduto. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo.
12. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono invece incamerate in ogni altro caso.
13. L’Organo decidente è tenuto a liquidare le spese del procedimento, ponendole a carico della parte soccombente.
Art. 20
Svolgimento dei procedimenti
1. Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia devono essere prese a maggioranza relativa.
Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione: in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente, ovvero, in mancanza, dal Componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di parità di voti prevale la decisione di chi presiede il Collegio.
2. Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale.
3. Agli Organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
4. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi.
5. In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da persone di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte.
6. Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
7. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli Organi della giustizia sportiva, i rappresentanti e gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente dall’eventuale Commissario della società stessa.
8. Nell’aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi della giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono.
9. E’ fatto divieto di diffondere o dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardano procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.
Art. 21
Mezzi di prova e formalità procedurali
1. Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare. Si svolgono sulla base dei documenti ufficiali rapporto dell’arbitro, dei guardalinee, dell’eventuale Commissario di campo ed eventuali supplementi di rapporto. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento del pubblico. I rapporti dell’arbitro e dei guardalinee prevalgono su quello dell’eventuale Commissario di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. II rapporto dell’arbitro prevale su quello del guardalinee in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti dell’arbitro, dei guardalinee, e dell’eventuale Commissario di campo, od in caso di loro genericità od indeterminatezza, i Giudici Sportivi possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e anche disporne la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate.
Ove dall’esame dei documenti ufficiali o dei motivi di reclamo, i Giudici Sportivi rilevino infrazioni in violazione di qualsiasi disposizione, trasmettono gli atti al Responsabile del Settore Calcio Nazionale per gli eventuali deferimenti di competenza.
Gli Organi di giustizia, in ogni caso, possono incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni.
Gli Organi di Giustizia hanno, altresì, la autonoma facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine delle irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito od espulso, soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione.
2. Procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia del Settore Calcio. Si svolgono sulla base degli elementi di denuncia, della quale gli interessati devono essere informati da parte dell’organo denunciante.
Art. 22
Procedimenti di seconda istanza
1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i Campionati di competenza.
2. Il reclamo deve essere proposto e motivato entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.
3. L’Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del reclamante.
4. L’Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata. Se ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dall’Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo medesimo, per un nuovo esame del merito.
5. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari. Le parti, per avvalersi di tali diritti, devono:
a) il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi di reclamo;
b) la controparte deve fare richiesta di audizione entro tre giorni dal ricevimento di tali motivi;
6. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nella precedente istanza.
7. Il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di squalifica si assuma irrogato a soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l’infrazione.
Art. 23
Procedimenti di ultima istanza
1. Avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, sia in prima che in seconda istanza, è ammesso reclamo alla C.A.S.C.
2. II procedimento è instaurato:
a) Su reclamo di parte, che deve essere inviato entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di delibera per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il quinto giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere inviata all’organo competente a mezzo fax entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione a mezzo fax o raccomandata deve essere inviata contestualmente alla controparte.
Entro il suddetto termine, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista.
b) Il Responsabile del Settore Calcio Nazionale, anche su segnalazione degli Organi Settore Calcio per quanto di propria competenza, può richiamare gli atti relativi alle decisioni adottate dai Giudici Sportivi o dalle Commissioni Disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate, illegittime o comunque, irregolari. Esaminati gli atti, il Responsabile del Settore Calcio Nazionale può proporre ricorso alla C.A.S.C. con l’osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice. La tassa non è dovuta. La facoltà di proporre il ricorso deve essere esercitata entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale contenente la decisione.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall’istante nei motivi di reclamo.
4. La C.A.S.C. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.
5. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima o di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo disciplinare che ha emesso la decisione, per un nuovo esame del merito. Analogamente procede se rileva che l’Organo di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non ha in alcun modo motivato la propria decisione; ha, in qualsiasi modo, violato le norme sul contraddittorio.
6. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
7. Fuori della ipotesi di conflitto di competenza, se la C.A.S.C. rileva, anche d’ufficio, la incompetenza dell’Organo che ha deciso, annulla la decisione impugnata e rinvia, per nuovo procedimento, all’organo competente.
Art. 24
Revocazione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere in qualsiasi momento impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.S.C.:
a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso un errore di fatto.
2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
3. L’Organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
Art. 25
L’istruzione
1. L’Ufficio Indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Al termine degli accertamenti l’Ufficio Indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alle Commissioni Disciplinari che adotta i provvedimenti.
Art. 26
Il giudizio
1. Il giudizio per l’illecito sportivo è di competenza delle Commissioni Disciplinari in prima istanza e della C.A.S.C. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l’illecito.
2. Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente dispone la notificazione alle parti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell’atto di contestazione degli addebiti e dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione e presentandone istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della propria difesa.
3. Il termine per comparire dinanzi all’organo della giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni.
4. Le notificazioni, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale; agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. La Commissione Disciplinare delibera sull’istanza subito dopo l’apertura del dibattimento stesso, e comunque il suo deliberato è appellabile alla C.A.S.C..
8. Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione Disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione Disciplinare, se possibile, procede immediatamente oppure rimette gli atti all’Ufficio Indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse immediatamente in copia integrale al Responsabile del Settore Calcio Nazionale.
LA COMMISSIONE TESSERAMENTI NAZIONALE
Art. 27
Composizione e competenza
1. La Commissione Tesseramenti Nazionale è composta da un Presidente, un Vice-Presidente e due o più componenti, nominati dall’Esecutivo del Settore Calcio Nazionale per un biennio.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente e di almeno un componente.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, sulle questioni inerenti al tesseramento, allo svincolo, al trasferimento di tesserati, anche per ciò che concerne l’interpretazione o il mancato adempimento di accordi. II procedimento è instaurato:
a) su iniziativa di Organi della giustizia sportiva che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle questioni di tesseramento, svincolo, trasferimento di tesserati;
b) su iniziativa di società, dirigenti, soci e di tesserati.
Art. 28 Procedura
1. I procedimenti innanzi alla Commissione Tesseramenti si svolgono principalmente sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atto, se estesi e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale.
2. La controparte ha diritto di inviare, spedendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla ricorrente, controdeduzioni entro il quinto giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia del reclamo.
3. Le parti possono essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel testo del reclamo, la controparte nel testo delle controdeduzioni.
4. Qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione, la Commissione deve, oltre che disporne la regolarizzazione, deferire alla competente Commissione Disciplinare (per il Dipartimento per l’Attività Giovanile e Scolastica: al Giudice Sportivo di 2° Grado) per le sanzioni del caso, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni regolamentari.
5. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento.
Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.S.C., valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all’art. 23. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione